IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Ha pronunciato e pubblicato mediante  lettura  del  dispositivo  la
 seguente ordinanza nei confronti di A. G. attualmente detenuto p.a.c.
 Casa  Circondariale  di  Treviso,  detenuto p.a.c. presente, imputato
 292/97 r.g. trib. (460/1996 r.g.n.r.) del reato  di  cui  agli  artt.
 110,  582,  585,  577  in relazione all'art. 61 n. 1 c.p. perche' per
 futili motivi in concorso con persona  allo  stato  non  identificata
 cagionava  a  Marcadella  Omar  lesioni  personali guaribili entro il
 ventesimo giorno sferrandogli due pugni  al  volto.  In  Bassano  del
 Grappa  29  gennaio 1994, 294/1997 r.g. trib. (886/1993 r.g.n.r.) del
 reato di cui agli artt. 624, 625 c.p. perche' a fine di  profitto  si
 impossessava  di  oggetti  in  oro  e  della  somma  di  L. 3.162.000
 custodite  in  privata  abitazione  sottraendoli  a  Lollo  Ottorino,
 commettendo il fatto in privata abitazione in Mellaredo di Pianiga il
 24 maggio 1993.
   Con  l'intervento  del pubblico ministero dott. Gustavo Sergio e di
 avv. Silvia Mainardi del foro di Padova di  ufficio  in  sostituzione
 avv. Vittorio Usigli del foro di Padova di ufficio e nominata ex art.
 97 in sostituzione  avv. Orazio Giraldin di Padova di fiducia.
   L'imputato  chiede  il  patteggiamento  nei seguenti termini: proc.
 294/1997 r.g. considerate le attenuanti  generiche  prevalenti  e  la
 diminuente del rito, pena finale di 7 mesi di reclusione e L. 100.000
 di  multa, proc. 292/1997 r.g. ritenuta piu' grave il reato di cui al
 proc. 294/1997 r.g. in continuazione  la  pena  di  venti  giorni  di
 reclusione.
   ll  p.m.  rileva che l'imputato e' ora maggiorenne. Va interpretato
 l'art.  25.  Anche   se   la   lettura   della   norma   escluderebbe
 l'applicazione  dell'art.  444  c.p.p.  nel procedimento minorile. Il
 p.m. chiede che venga dichiarata ammissibile l'applicazione dell'art.
 444 c.p.p., anche alla luce dell'art. 25, ovvero si sollevi eccezione
 di legittimita' costituzionale di tale diniego.
   La difesa si associa alle conclusioni del p.m.,  si  riporta  anche
 alla  interpretazione  dell'art.  32,  comma 2, pertanto chiede venga
 interpretato l'art. 25 nel senso di poter estendere anche l'art.  444
 c.p.p. nel procedimento minorile, ovvero venga sollevata eccezione di
 legittimita' costituzionale in merito alla esclusione del rito
  ex art. 444 c.p.p. nel procedimento minorile.
                               F a t t o
   A. G. nato l'11 giugno 1977 a San Dona' di Piave, e' stato tratto a
 giudizio con distinti decreti per rispondere di due fatti  criminosi:
 il  furto  di  oggetti  d'oro e della somma di L. 3.162.000 sottratti
 nella priva abitazione di Lotto Ottorino il 24 maggio 1993 e  lesioni
 volontarie cagionate a Marcadella Omar il 29 gennaio 1994.
   Il  nutrito  certificato  penale in atti comprova che l'imputato ha
 riportato  numerose  condanne  per  cui  non  puo'  godere  di  alcun
 beneficio.    Inoltre i fatti commessi, inseriti nel contesto di vita
 dell'A. G.  dedito in particolare a reati contro  il  patrimonio  non
 possono, ritenersi occasionali ed irrilevanti.
   All'odierna  udienza  dibattimentale  il predetto e' comparso ed ha
 chiesto l'applicazione ex art. 444 e seguenti c.p.p.  della  pena  di
 mesi  sette  di  reclusione e L. 100.000 di multa, con concessione di
 attenuanti generiche e la diminuente  della  minore  eta'  prevalente
 sull'aggravante  quanto  al reato di furto, e l'aumento della pena di
 venti giorni per la continuazione con il reato di lesioni.
   Il p.m. ha chiesto che venga dichiarata ammissibile  l'applicazione
 dell'art. 444 c.p.p., in quanto l'imputato e' attualmente maggiorenne
 ed  e'  ragionevole  ritenere  che  le norme del rito minorile vadano
 interpretate  nel  senso   di   adeguarle   alla   nuova   condizione
 dell'imputato  che,  in  quanto  pienamente consapevole degli effetti
 della scelta del rito, dovrebbe godere dei vantaggi dello stesso.
   In caso di interpretazione diversa della norma sia il p.m.  che  la
 difesa  hanno  eccepito l'incostituzionalita' della stessa, rilevando
 che la precedente pronuncia della Corte costituzionale  (sent.  20-27
 aprile   1995)   aveva  escluso  l'illegittimita'  sotto  il  profilo
 dell'immaturita' del soggetto minorenne ad  operare  una  scelta  che
 incide sul contenuto della decisione e gli effetti della sentenza.
   Il  tribunale,  ritenuto che l'art. 25 d.P.R. 22 settembre 1988, n.
 448,  non  possa  essere  interpretato  nel   senso   di   consentire
 l'applicazione  della  pena  concordata  dalle parti per la letterale
 esclusione contenuta nella norma ed estesa a tutta la  procedura  del
 rito  minorile,  ha pronunciato l'ordinanza sollevando l'eccezione di
 incostituzionalita' per i seguenti
                              M o t i v i
   Va  ritenuta rilevante la questione perche' l'imputato, a causa dei
 suoi  precedenti  penali,  non  potra'  godere  del  beneficio  della
 sospensione  condizionale  della  pena,  ne'  tantomeno  del  perdono
 giudiziale,  per  cui  ha  interesse  ad   ottenere   una   pronuncia
 dichiarativa  della  responsabilita'  con  la riduzione di pena e gli
 effetti previsti dall'art.  444 c.p.p.;
   Che va ritenuta, altresi', non manifestamente infondata l'eccezione
 di incostituzionalita' della norma (art. 25 del c.p.p.m.) perche'  il
 rito  alternativo  del  c.d.  patteggiamento  e'  stato  escluso  nel
 processo minorile sul presupposto che "l'applicazione della  pena  su
 richiesta  delle  parti  presuppone  nell'imputato  una  capacita' di
 valutazione  e   decisione   che   richiedono   piena   maturita'   e
 consapevolezza  di  scelta",  maturita'  che  contrasterebbe  con  la
 condizione di  minore,  mentre  nel  caso  di  specie  l'imputato  e'
 diventato maggiorenne nelle more del giudizio;
   Il  raggiungimento  della  maggiore  eta'  gli consente di valutare
 pienamente l'opportunita' della scelta; peraltro, l'adozione del rito
 speciale consente, da una parte, la valutazione del giudice in ordine
 alla congruita' della pena ed in ordine a tutti gli elementi  che  ai
 sensi dell'art. 129 comportano l'obbligo di assoluzione, ivi compresa
 la  sussistenza  dell'imputabilita' all'epoca del fatto, e dall'altra
 non contrasta  con  le  regole  minime  per  l'amministrazione  della
 giustizia  minorile  (c.d.  regole  di Pechino) approvate dall'O.N.U.
 nel novembre 1985 e la raccomandazione del Consiglio dei Ministri del
 Consiglio d'Europa del settembre 1987 in cui si e' sottolineato l'uso
 della massima celerita' delle procedure relative ad  illeciti  penali
 commessi da minorenni;
   Al  contrario,  una volta preclusa l'adozione di procedure speciali
 riservate al rito minorile, non puo' ritenersi ragionevole la  scelta
 del  legislatore  che  nega  all'imputato,  diventato maggiorenne, di
 godere del trattamento previsto per il rito ordinario che  attraverso
 l'istituto  di  cui  all'art.  444 c.p.p. abbia particolari vantaggi,
 destinati anche a favorire il reinserimento sociale;
   Tale scelta lede il principio di uguaglianza fissato nell'art.    3
 della   Costituzione  per  il  diverso,  ingiustificato  e  deteriore
 trattamento  riservato  al  soggetto  diventato  maggiorenne  se   ha
 commesso  il  reato  durante  la  minore  eta'  rispetto all'imputato
 soggetto al tribunale ordinario;
   Il recupero del giovane non puo' comportare un trattamento punitivo
 differenziato in peius;
   Gli effetti della condanna secondo il rito ordinario si pongono  di
 ostacolo a forme di reinserimento sociale;